IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220,  recante  «Disciplina  del
cinema e dell'audiovisivo»; 
  Visto l'art. 28, commi 1 e 2, della citata legge n. 220  del  2016,
che prevede, al fine  di  consentire  una  piu'  diffusa  e  omogenea
distribuzione delle sale cinematografiche sul  territorio  nazionale,
la costituzione di un'apposita sezione del  Fondo  per  il  cinema  e
l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10
milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di  contributi  a
fondo perduto, ovvero  contributi  in  conto  interessi  su  mutui  o
locazioni finanziarie e stabilisce che con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri siano adottate le disposizioni  applicative  e
in particolare la definizione dei soggetti  beneficiari,  dei  limiti
massimi di intensita' di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso
al beneficio e la sua gestione; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.   104,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto il regolamento n. 651/2014 della Commissione europea  del  17
giugno 2014 e, in particolare, gli articoli 4  e  53  che  dichiarano
alcune categorie di aiuti compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto
2017, recante «Disposizioni applicative del Piano  straordinario  per
il  potenziamento  del  circuito  delle   sale   cinematografiche   e
polifunzionali di cui all'art. 28 della legge 14  novembre  2016,  n.
220»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5  marzo
2018, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 4 agosto 2017, recante disposizioni  applicative  del  piano
straordinario  per  il  potenziamento   del   circuito   delle   sale
cinematografiche e polifunzionali di cui all'art. 28 della  legge  14
novembre 2016, n. 220»; 
  Rilevata l'opportunita'  di  apportare  modifiche  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2017, al  fine  di
migliorare e rendere piu' efficaci le  disposizioni  applicative  ivi
previste  per   l'attuazione   del   Piano   straordinario   per   il
potenziamento   del   circuito   delle   sale   cinematografiche    e
polifunzionali; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, reso  nella  seduta
del 24 settembre 2020; 
  Su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e  per
il turismo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche al decreto del Presidente 
              del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  4  agosto
2017, recante «Disposizioni applicative del Piano  straordinario  per
il  potenziamento  del  circuito  delle   sale   cinematografiche   e
polifunzionali di cui all'art. 28 della legge 14  novembre  2016,  n.
220», sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 2, comma  2,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  lettere
seguenti: 
      «i-bis) "sala cinematografica attiva": la sala  cinematografica
che realizza un numero di spettacoli cinematografici superiore a  350
spettacoli   cinematografici    all'anno    per    ciascun    schermo
cinematografico, ridotti a 140 per monosale ovunque ubicate; 
      i-ter)  "sala  cinematografica  chiusa  o  dismessa":  la  sala
cinematografica  nella  quale,  nei  ventiquattro  mesi   antecedenti
l'inizio dei lavori,  non  sia  stata  effettuata  alcuna  proiezione
cinematografica.»; 
    b) all'art. 3, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
      «2. Le risorse di cui al comma 1, fatta salva  la  destinazione
della quota di cui al comma 2-bis, sono destinate alla concessione di
contributi a fondo perduto e sono cosi' ripartite: 
        a) 40% dell'ammontare complessivo annuo per la  riattivazione
di sale cinematografiche chiuse o dismesse; 
        b) 25% dell'ammontare complessivo annuo per la  realizzazione
di nuove sale, anche mediante  acquisto  di  locali  per  l'esercizio
cinematografico e per i servizi connessi; 
        c) 20% dell'ammontare complessivo annuo per la trasformazione
delle sale o multisala esistenti  in  ambito  cittadino,  finalizzata
all'aumento del numero degli schermi; 
        d)   5%   dell'ammontare    complessivo    annuo    per    la
ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale
cinematografiche,  l'installazione  o   il   rinnovo   di   impianti,
apparecchiature,  arredi  e  servizi  complementari,   da   destinare
unicamente alle micro imprese e alle sale storiche. 
        2-bis. Per gli anni dal 2018 al 2021, una quota pari al 10  %
dell'ammontare totale delle risorse annue  disponibili  e'  destinata
alla realizzazione, anche da parte di enti del terzo settore e  altri
soggetti pubblici nonche' fondazioni, di nuove sale presso  strutture
ospedaliere  pubbliche  o  private  convenzionate,  da  adibire  alla
terapia di sollievo per i pazienti  e  dotate  di  soluzioni  atte  a
garantire l'accessibilita' anche ai pazienti a letto. L'accesso  alle
sale di cui al primo periodo e' a titolo gratuito ed e' riservato  ai
pazienti   e   ai   loro   accompagnatori,   nonche'   al   personale
medico-sanitario.»; 
    c) all'art. 3, comma 3, le  parole  «di  cui  al  comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»; 
    d) all'art. 4: 
      1) al comma 1, le  parole  «o  altri  soggetti  pubblici»  sono
sostituite dalle seguenti:  «e  le  altre  amministrazioni  pubbliche
nonche', per la sola finalita' di cui all'art. 3, comma  2-bis,  enti
del terzo settore e fondazioni o altri soggetti pubblici»; 
      2) al comma 2,  le  lettere  c)  e  d)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        «c) svolga l'attivita' di proiezione  cinematografica  e  sia
qualificabile come  sala  attiva  nella  medesima  ubicazione  per  i
successivi cinque anni, decorrenti dalla data di erogazione del saldo
del contributo in caso di  ristrutturazione  e  adeguamento  di  sale
esistenti,  ovvero  dalla  data  di  inizio  attivita'  nel  caso  di
riattivazione di sale dismesse o realizzazione di nuove sale; 
        d) programmi per il periodo complessivo  di  trentasei  mesi,
decorrenti dalla data di erogazione del saldo del  contributo  ovvero
dalla  data  di  inizio  attivita'  nel  caso  di   riattivazione   o
realizzazione di nuove  sale,  una  percentuale  minima  di  film  di
nazionalita' italiana o di altro Paese dell'Unione europea pari al 35
per cento del  numero  complessivo  di  proiezioni  effettuate  nella
struttura per la quale viene richiesto  il  contributo.  La  predetta
aliquota e' ridotta al 25 per cento per le sale aventi  non  piu'  di
due schermi cinematografici.»; 
    e) all'art. 5: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le  richieste  di
contributo sono presentate alla DG Cinema e audiovisivo entro  il  30
aprile di ciascun anno, utilizzando la modulistica predisposta  dalla
medesima DG Cinema e audiovisivo.»; 
      2) al comma 2: 
        i. alla  lettera  a),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole
seguenti: «dei lavori; per le finalita' di cui alle lettere a), b)  e
c) dell'art. 28 della legge, il preventivo  dei  lavori  deve  essere
redatto da un tecnico abilitato, iscritto agli albi professionali;»; 
        ii. alla lettera  c),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole
seguenti: «di cui al comma 1»; 
      3) al comma 3: 
        i. all'alinea, le parole «in ogni caso» sono soppresse; 
        ii. alla lettera  b),  le  parole  «e  secondo  le  modalita'
previste nella modulistica» sono soppresse; 
    f) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 6 (Assegnazione del contributo). - 1. I  contributi  sono
assegnati, nell'ambito delle risorse rispettivamente disponibili  per
ciascuna delle finalita' di cui all'art. 3, commi 2  e  2-bis,  sulla
base delle priorita' indicate nel comma  2.  In  caso  di  incapienza
delle risorse disponibili, i  contributi  sono  assegnati  alle  sale
cinematografiche   ubicate   in   zone   del   territorio   nazionale
maggiormente sprovviste di sale cinematografiche, ai sensi del  comma
3. 
      2. I contributi sono assegnati sulla base del  seguente  ordine
di  priorita',  fino  a  concorrenza  delle  risorse  rispettivamente
assegnate per ciascuna delle finalita' di cui all'art. 3, commi  2  e
2-bis: 
        a) sale cinematografiche ubicate in comuni in cui, a  seguito
del verificarsi di eventi sismici, sia vigente o sia stato deliberato
nei  dieci   anni   antecedenti   lo   stato   d'emergenza   e   sale
cinematografiche ubicate in comuni  aventi  popolazione  inferiore  a
15.000 abitanti sprovvisti di sale cinematografiche attive; 
        b)  sale  storiche  che,  al  momento   della   presentazione
dell'istanza, siano oggetto di investimenti gia' avviati nei tre mesi
precedenti, rispetto ai quali siano debitamente documentati pagamenti
effettuati in misura superiore al dieci per  cento  dell'investimento
programmato; 
        c) sale che prevedano, anche attraverso il coinvolgimento  di
una  pubblica  amministrazione,  un'offerta  di   eventi   culturali,
creativi, multimediali e  formativi  in  grado  di  contribuire  alla
sostenibilita' economica della struttura ovvero alla valenza  sociale
e culturale  dell'area  di  insediamento,  adeguatamente  documentate
all'atto della presentazione delle richieste di contributo; 
        d) sale cinematografiche non rientranti nelle lettere a), b),
e c). 
      3. Nel  caso  di  incapienza  di  risorse,  i  contributi  sono
assegnati alle sale cinematografiche ubicate in zone  del  territorio
nazionale maggiormente sprovviste di sale cinematografiche, secondo i
seguenti parametri: 
        a) il  rapporto  fra  sale  cinematografiche  attive  in  una
provincia e popolazione residente nelle medesima provincia; 
        b)  per  le  aree  metropolitane,  il   rapporto   fra   sale
cinematografiche  attive  nelle   circoscrizioni   di   decentramento
comunale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267, e successive modificazioni,  e  popolazione  residente  nella
medesima circoscrizione; 
        c)  la   distanza   della   sala   richiedente   dalla   sala
cinematografica  attiva  piu'  vicina  ovvero  il  tempo   medio   di
percorrenza  dal  luogo  di  ubicazione  della  sala  cinematografica
richiedente alla piu' vicina sala cinematografica attiva. 
      4. I contributi sono assegnati sulla base del costo ammissibile
indicato nella tabella 1, allegata al presente decreto. 
      5. Il contributo assegnato, che non  puo'  essere  superiore  a
euro 1.500.000,00, e' pari al: 
        a) 40 per cento del costo ammissibile per le sale di  cui  al
comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo; 
        b) 30 per cento del costo ammissibile per le sale di  cui  al
comma 1, lettera d), del presente articolo; 
        c) 60 per cento del costo ammissibile  per  le  sale  di  cui
all'art. 3, comma 2-bis. 
      6. Le aliquote di cui al comma 5  del  presente  articolo  sono
incrementate di: 
        a) 20 punti percentuali nel caso di  investimenti  realizzati
da micro imprese; 
        b) 10 punti percentuali nel caso di  investimenti  realizzati
da piccole imprese. 
      7. I contributi assegnati per le finalita' di cui  all'art.  3,
comma 2, del presente decreto non sono  cumulabili,  per  i  medesimi
investimenti,  con  i  crediti  d'imposta  disciplinati  dal  decreto
attuativo previsto all'art. 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016,
fatta eccezione per  i  contributi  previsti  all'art.  3,  comma  2,
lettera d), assegnati alle microimprese per sale  ubicate  in  comuni
aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti,  nei  limiti  e  alle
condizioni di cui agli articoli 8 e 53 del  regolamento  generale  di
esenzione per categoria n. 651/2014. 
      8. I contributi  assegnati  sono  cumulabili  con  altri  aiuti
pubblici  nel  limite  massimo  dell'ottanta  per  cento  dei   costi
ammissibili, secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  europea  in
materia di aiuti di Stato nei limiti e alle condizioni  di  cui  agli
articoli 8 e 53 del regolamento generale di esenzione  per  categoria
n. 651/2014. 
      9. Ciascuna sala cinematografica puo' essere  beneficiaria  una
sola volta e in una sola annualita' dei contributi di cui al presente
decreto.»; 
    g) la tabella 1 e' sostituita dalla seguente: 
      «Tabella 1 
      Costi ammissibili 
      (secondo le ulteriori specifiche contenute nella modulistica) 
        progettazione, oneri amministrativi e  concessori,  direzione
lavori, sicurezza e collaudo - tali costi sono ammissibili  entro  il
limite massimo del 12% dei costi totali dell'intervento,  e  comunque
non superiore a 20.000 euro 
        solo con riferimento alle linee di  intervento  di  cui  alle
lettere a), b) e c) dell'art.  3,  comma  2,  del  presente  decreto,
acquisto dei locali entro il 15% del costo  totale  di  acquisto  dei
locali stessi, come certificabile nell'atto di acquisto  da  allegare
alla domanda consuntiva 
        lavori edili e  impianti  elettrici  strettamente  funzionali
alla realizzazione di nuove sale, al  ripristino  di  sale  inattive,
alla ristrutturazione e  all'adeguamento  strutturale  e  tecnologico
delle sale cinematografiche 
        impianti di proiezione digitale e relativi accessori 
        impianti audio 
        impianti di climatizzazione 
        impianti e attrezzature di biglietteria automatica 
        impianti di produzione di  energia  elettrica  funzionali  al
funzionamento e alla sicurezza delle sale 
        impianti di innovazione digitale 
        arredi e poltrone 
        lavori e impiantistica  strettamente  connessi  a  facilitare
l'accesso e la fruizione in sala da parte delle persone  diversamente
abili, ivi inclusi la dotazione per  la  fruizione  di  audioguide  e
sottotitoli 
        lavori e impianti prescritti da  norme  di  legge  statali  e
regionali o da provvedimenti degli Enti locali, strettamente connessi
alla fruizione cinematografica 
        lavori   e   impianti    finalizzati    ad    una    maggiore
polifunzionalita' della sala».